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Carta docente ai precari, il Tribunale di Trapani spiega che se va data a chi è in prova non può essere negata ai supplenti annuali: 1.500 ad una insegnante difesa da Anief

"La Carta del docente va data anche ai precari, perché “non sussistono ragioni oggettive strettamente attinenti al ..."

La Carta del docente va data anche ai precari, perché “non sussistono ragioni oggettive strettamente attinenti al contenuto o alle modalità di svolgimento della prestazione che portino a ritenere non comparabile il rapporto di lavoro dei docenti a termine rispetto a quelli a tempo indeterminato”:

lo ha scritto il Tribunale del Lavoro di Trapani, riportando la posizione del Consiglio di Stato, e prendendo quindi posizione a favore dei legali Anief che hanno presentato ricorso per difendere una insegnante che ha svolto tre supplenze annuali senza ricevere la card per l’aggiornamento professionale. Il giudice ha quindi condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito “ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107”.

La stessa aula di Giustizia siciliana ha quindi giustamente fatto osservare che “la Carta Docenti viene riconosciuta anche durante il periodo di prova, nonché ai docenti dichiarati inidonei all’insegnamento e a quelli in posizione di comando, distacco, fuori ruolo, o comunque utilizzati in compiti diversi dall’insegnamento (v. DPCM 28 novembre 2016), e cioè a docenti che potrebbero non essere confermati in ruolo al termine del periodo di prova”. Sempre il Tribunale di Trapani ha affermato che “con ordinanza del 18 maggio 2022, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che è incompatibile con l’ordinamento comunitario la norma che preclude ai docenti

precari il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente del docente: “La clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero dell’istruzione, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica”.

Inoltre, nella sentenza siciliana favorevole alla supplente è stato ricordato che “va rilevato che - come già affermato dalla Suprema Corte in tema di ricostruzione della carriera (Cass. n. 31149/2019), progressione economica (Cass. n. 22558/16) e retribuzione professionale docenti (Cass. n. 20015/2018; Cass. n. 6293/2020) - il rapporto di lavoro dei docenti a tempo determinato è comparabile a quello dei colleghi assunti a tempo indeterminato, atteso che essi esplicano le medesime mansioni, in modo pieno, nonostante la limitazione temporale del loro servizio, che in sé non può costituire fattore di discriminazione a sensi della normativa eurounitaria”.


Come se non bastasse, ha spiegato ancora il Tribunale di Trapani, sempre “la Corte di Cassazione con sentenza n. 29961 del 27/10/2023 resa a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. del Tribunale di Taranto, ha definitivamente chiarito che “l’art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l’affermazione del principio per

cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”. Sulla scorta di tali premesse, la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6”.

“Ancora una volta le posizioni della Corte di Cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte di Giustizia Europea hanno un ruolo decisivo sull’assegnazione della Carta del docente anche a chi si siede in cattedra dopo avere stipulato un contratto

annuale a tempo determinato. Ribadisco che per tutti i supplenti annuali degli ultimi 6 anni, anche se oggi non più precari, quella di presentare ricorso gratuito con Anief, così da recuperare fino a 3.500 euro più gli interessi maturati rappresenta un’opportunità di recuperare una somma che gli spettava già a suo tempo e di mettere per una volta la bandierina della giustizia dalla loro parte”, conclude Pacifico.

CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI TRAPANI

P.Q.M.

Accerta e dichiara che la parte ricorrente ha diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107 con riferimento agli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021.

Condanna il Ministero dell’Istruzione ad accreditare alla ricorrente, mediante la c.d. “carta docente”, la somma complessiva di € 1.500,00, spendibile nelle forme e con le finalità di cui all’art. 1, co. 121, della L. 13 luglio 2015 n. 107.

Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 920,00 oltre iva, CPA e spese generali, con distrazione ai difensori.

di LA REDAZIONE

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