Carta docente ai precari? Il giudice di Padova dice sì: 1.500 euro all’insegnante perché la legge dice che “l’aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere”
- La Redazione
- 10 apr
- Tempo di lettura: 3 min
"Non si può negare la Carta del docente ai precari: lo ribadisce il Tribunale del lavoro di Padova nell’assegnare... "

Non si può negare la Carta del docente ai precari: lo ribadisce il Tribunale del lavoro di Padova nell’assegnare 1.500 euro ad un insegnante, difesa dai legali Anief, che ha svolto tre supplenze annuali tra il 2018 e il 2021, prima di essere immessa in ruolo.
Dopo avere ricordato che l’art. 1, c. 121, l. 107/15 “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti”, istituisce la carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del docente di ruolo, di nominali € 500,00 per ciascun anno scolastico, per l’acquisto di molteplici strumenti e servizi potenzialmente idonei alla formazione e all’aggiornamento del docente, da ultimo anche per l’acquisto di servizi di connettività di strumenti informatici”, il giudice si è soffermato su un punto: quello contenuto nell’art. 282 d.lgs. 297/94, il quale prevede che “l’aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale docente”.
Appurato, poi, si legge ancora nella sentenza, che “i circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo e dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione”, viene da sé che l’esigenza di formazione “si rivolge indifferentemente sia ai docenti a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato e quindi esclude che, dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste, sussistano ragioni oggettive, ai sensi dell’art. 4 pt. 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, tali da giustificare una disparità di trattamento”.
Ne consegue, scrive ancora il giudice del lavoro di Padova, che “al fine di evitare l’effetto discriminatorio a danno dei lavoratori a tempo determinato, l’intero ammontare che doveva essere riconosciuto per il passato dovrà essere caricato sulla carta docente del ricorrente al momento del suo rilascio. Vanno quindi disapplicati, coerentemente con il principio enunciato da GCUE C-450/21, i cc. 121, 122 e 123 l. 107/15 e l’art. 3 del d.p.c.m. 18.11.16, nella parte in cui limitano l’assegnazione della carta elettronica ai soli docenti a tempo indeterminato, e accertato il diritto del ricorrente a tale beneficio, per gli anni per cui è causa”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – un giudice del lavoro, sollecitato dagli avvocati che operano per il nostro sindacato, dopo avere studiato la normativa e i numerosi precedenti giudiziari, giunge alla stessa conclusione della Corte di Giustizia Europea: la card da 500 euro annue per l’aggiornamento professionale previsto dalla Legge 107 del 2015 va assegnata anche a chi svolge più di 150 giorni di supplenze nell’anno scolastico. Dunque presentando ricorso gratuito con Anief si ottiene un doppio importante obiettivo: fare rispettare i propri diritti calpestati e recuperare fino a 3.500 euro più interessi, sempre a patto che si presenti l’istanza al giudice entro cinque anni dalla stipula del contratto a tempo determinato”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI PADOVA
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, dichiara il diritto di XXXXX XXXXXX di usufruire della carta docente per gli anni di insegnamento 2018/19, 2019/20, 2020/21;
dichiara tenuto e condanna il Ministero convenuto a rilasciare a XXXXX XXXXX XXXXXX una carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, da impiegare con le medesime modalità previste per i docenti a tempo indeterminato e con accredito, per gli anni passati, della somma di € 1500,00;
condanna il Ministero dell’Istruzione a rifondere le spese di causa, che liquida in € 1000,00 di compensi – oltre all’incremento del 30% ex art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014 – oltre spese generali, cp e iva; da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
di LA REDAZIONE
L’anno 2013 è valido per la ricostruzione carriera. Grazie al calcolatore gratuito si può capire quanto si può ottenere grazie al suo riconoscimento
Il docente deve accompagnare gli alunni in gita scolastica per garantire l'inclusione? Scopriamo insieme cosa dice la normativa di riferimento
Utilizzo INTEGRALE delle GRADUATORIE dei Concorsi espletati, PROROGA CONTRATTI ATA fino al 31 dicembre 2026, Fuori passweb dalle scuole: questi alcuni degli EMENDAMENTI della CGIL al DECRETO PA
Commenti