"Non può dubitarsi che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del..."
“Non può dubitarsi che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l’erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell’insegnamento fornito agli studenti”. Ne deriva che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un’aliquota di esso”.
A scriverlo, nel 2022, è stato il Consiglio di Stato, a riprendere quella posizione, la settimana scorsa, è stato il Tribunale del lavoro di Venezia che ha esaminato e accolto in pieno il ricorso del sindacato Anief in difesa di una insegnante che ha svolto tre supplenze annuali, tra il 2020 e il 2023, anno in cui è entrata in ruolo, senza vedersi riconoscere la Carta del docente: il giudice del lavoro ha condannato l’amministrazione a riconoscerle 1.500 euro “con interessi o rivalutazione”.
Nella sentenza di Venezia viene citata anche “la Corte di Giustizia dell’Unione europea” che nell’ordinanza “10.5.2022 nella causa C-450/2021 (…) ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di EUR 500 all’anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali», mediante la c.d. carta elettronica del docente”.
Infine, il giudice del lavoro del Tribunale veneto ha rammentato la più recente sentenza della Corte di Cassazione che ha ripercorso le medesime conclusioni della Corte di Giustizia Ue e del Consiglio di Stato: “intervenuta in sede di rinvio pregiudiziale Cass. L. 29961 del 27/10/2023 secondo la quale deve concludersi che “ a chi sia stato incaricato di supplenze di cui all’art. 4, co. 1 e 2, della L. n. 124/1999, [la Carta Docente] effettivamente spetti ed in misura piena” e così statuendo che “La Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999 (...)”
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, torna a dire che “le espressioni autorevoli della Corte di Giustizia Europea, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato stanno diventando gli arieti che aprono le porte della giustizia a favore di centinaia di migliaia di precari ingiustamente esclusi dalla concessione annuale della Carta del docente: fare ricorso gratuito Anief, per recuperare fino a 3.500 euro più interessi, rappresenta il modo più semplice per arrivare a ottenere quello che il legislatore non si comprende ancora per quale motiva ha illegittimamente negato”.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
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1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente al
beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, per gli anni
scolastici indicati in ricorso (anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23),
usufruendo dell’importo di € 500 annui tramite “Carta elettronica” e condanna
il Ministero dell’Istruzione all’adozione d’ogni atto necessario per consentirne
il godimento nei termini di cui alla parte motiva, con interessi o rivalutazione,
ai sensi dell’art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto
all’accredito alla concreta attribuzione;
2) Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite
che liquida in € 1.100,00 + 30% (ex comma 1 bis dell’art. 1 DM 55/2014,
introdotto dall’art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre
rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in
favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari.
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