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CARTA DELLA CULTURA GIOVANI E CARTA DEL MERITO, DEFINITE LE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE E DI UTILIZZO

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Pubblicato il Gazzetta Ufficiale il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito



Pubblicato, martedì 16 gennaio 2024, in Gazzetta Ufficiale, il regolamento che disciplina i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della «Carta della cultura giovani» e della «Carta del merito». Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Ciascuna Carta è generata attraverso una piattaforma informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.


La piattaforma richiede la registrazione dei beneficiari di ciascuna Carta, secondo le modalità previste dall’articolo 5, e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare ciascuna Carta.



BENEFICIARI

La «Carta della cultura giovani» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, appartenenti a nuclei familiari con ISEE non superiore a 35.000 euro. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.


La «Carta del merito» è riconosciuta a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, che hanno conseguito, non oltre l’anno di compimento del diciannovesimo anno di età, il diploma finale presso istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del sistema nazionale di istruzione con una votazione di almeno 100 centesimi. La Carta è assegnata e utilizzabile nell’anno successivo a quello del conseguimento del diploma ed è cumulabile con la Carta di cui al comma 1, secondo le modalità definite dall’articolo 6.



I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE», dei beneficiari o, in caso di soggetti che non abbiano piena capacità di agire, dei loro rappresentanti legali. In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile di cui all’articolo 4, comma 1, tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo delle Carte.


I soggetti beneficiari di cui all’articolo 3 provvedono a registrarsi con le modalità di cui al medesimo articolo 3, comma 3, sulla piattaforma informatica dedicata, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che è titolare del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita, relativamente alla Carta della cultura Giovani, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età e, relativamente alla Carta del merito, dal 31 gennaio al 30 giugno dell’anno successivo al conseguimento del diploma finale.


L’avvenuta registrazione, previa accettazione delle condizioni d’uso, implica l’obbligo di utilizzo delle Carte secondo le modalità stabilite dal presente regolamento. Le Carte sono attribuite a ciascun soggetto beneficiario registrato, per un importo pari a 500 euro ciascuna, per l’acquisto di:

a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;

b) libri;

c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;

d) musica registrata;

e) prodotti dell’editoria audiovisiva;

f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;

g) corsi di musica;

h) corsi di teatro;

i) corsi di danza;

l) corsi di lingua straniera.

Sono esclusi dal novero dei prodotti acquistabili i videogiochi, i video-corsi aventi contenuto diverso da quelli indicati alle lettere g) , h) , i) , l) , del comma 3, nonché gli abbonamenti per l’accesso a canali o piattaforme che offrono contenuti audiovisivi.



Le Carte sono utilizzabili entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in cui i beneficiari si sono registrati ai sensi dell’articolo 5, comma 1, per acquisti presso le strutture e gli esercizi di cui all’articolo 7.



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