Pacifico: "Presentare ricorso con Anief per avere i 500 euro della Carta del docente è presa di posizione legittima e che è destinata, salvo vizi improbabili, ad andare a buon fine"

2500 euro a una docente: la ricorrente - assistita dagli avvocati Anief Miceli Walter, Ganci Fabio, Rinaldi Giovanni, Zampieri Nicola e Russo Salvatore – ha ottenuto il pieno riconoscimento a vedersi erogare la somma relativa agli anni di servizio come docente precaria. Sempre più tribunali dicono che il docente ha il diritto e anche il dovere alla formazione continua: arriva un’altra condanna per il Mim dal giudice del lavoro di Velletri che ha dato ragione a una docente, difesa da legali della rete Anief, giovane sindacato rappresentativo sempre in prima linea nella difesa degli insegnanti, soprattutto dei precari.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, presentare ricorso con Anief per avere i 500 euro della Carta del docente è presa di posizione legittima e che è destinata, salvo vizi improbabili, ad andare a buon fine. I giudici non possono non tenere conto del parere della Corte di Giustizia Europea, che ha emesso l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, del Consiglio di Stato, che ha pubblicato la sentenza n. 1842/22 del 16/3/2022, e dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023 ha praticamente chiuso il cerchio”.
P.Q.M.
- Disapplicato l’art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall’erogazione della c.d. “Carta del docente” ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l’erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l’aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento agli aa.ss. indicati in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 2.500,00;
- per l’effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall’art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015;
- condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 1.000,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
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di LA REDAZIONE
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