"La Carta del docente va assegnata anche per le supplenze annuali su posto in organico di fatto: lo ha stabilito il Tribunale ordinario di..."
La Carta del docente va assegnata anche per le supplenze annuali su posto in organico di fatto: lo ha stabilito il Tribunale ordinario di Roma, 3° sez. Lavoro: assegnando 1.500 euro ad una insegnante difesa dai legali Anief, per dei contratti a tempo determinato svolti tra il 2018 e il 2023 sia su organico di diritto e di fatto, il giudice del lavoro ha spiegato che questo genere di supplenze sono del tutto equiparata ai servizi svolti dai “docenti in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato”.
Nella sentenza, il giudice del Tribunale di Roma ha ricordato che la Suprema Corte di Cassazione “ha accertato il contrasto del diritto interno (art.1 comma 121 L. 107 cit.) con la clausola 4 accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999\70, che garantisce il principio di parità di trattamento del lavoratore a tempo determinato, nella parte in cui esclude il diritto al riconoscimento della carta docente per gli insegnanti con incarico annuale ovvero fino al termine delle attività didattiche ed ha enunciato” una serie “di principi di diritto in materia di riconoscimento della Carta ai docenti titolari di incarico a termine”: in sostanza, tutti contratti di tipo annuale, anche stipulati dai dirigenti scolastici fino al 30 giugno o solo fino al termine delle lezioni, sia per le cattedre in organico di diritto o di fatto, rientrano in questa casistica e comportano l’automatica assegnazione della Carta del docente da 500 euro per anno scolastico.
Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, si sofferma su un dato oggettivo: “giorno dopo giorno, in assenza dell’intervento riparatorio del legislatore, si allarga sempre più la platea di docenti precari ed ex precari a cui è stata in questi anni negato in modo illegittimo l’accesso automatico alla Carta del docente. Dallo scorso autunno la Suprema Corte di Cassazione ha confermato questa tendenza, specificando che tutti gli insegnanti dei sottoscrittori di supplenze annuali, anche quelle al termine delle lezioni, hanno diritto alla card annuale da 500 euro”.
“Adesso, il Tribunale di Roma ci dice che vi rientrano pure quelle su posti in organico di fatto: ciò significa che a presentare ricorso con i legali Anief sono ad esempio quasi 100mila docenti supplenti che ogni anno lavorano su sostegno o su cattedra comune oraria su più istituti, come pure su colleghi che per vari motivi sono assenti per l’intero anno scolastico. Anche in questi casi, l’esito della sentenza si può dire che appare ormai quasi scontato e a favore del docente ricorrente che in tal modo può accedere a ritroso fino a cinque anni per il recupero della Carta del docente”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA
P.Q.M.
Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto, accertato il diritto di parte ricorrente ad usufruire della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli aa.
ss. 2018\2019, 2021\2022 e 2022\2023, condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla\al ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente nella misura complessiva di E.1500,00 , oltre interessi legali;
rigetta nel resto;
condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite liquidate nella somma di E.300,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del 15%, con attribuzione.
Si comunichi
Il Giudice
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