Il giudice del lavoro di Udine ha risarcito un insegnante con 1.000 euro che l’amministrazione gli aveva negato in corrispondenza delle supplenze annuali svolte tra il 2021 e il 2023
Sulla Carta del docente ai precari il Ministero ha rinnegato quanto previsto dal contratto di lavoro: lo ha ricordato il Consiglio di Stato spiegando nella sentenza n. 1842 che “la materia della formazione professionale dei docenti” è collegata “alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell’Amministrazione l’obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell’art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente”.
Secondo Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, non vi sono più dubbi: “Fare ricorso gratuito con Anief porta con probabilità vicine oramai al 100% al recupero del maltolto, pari a 500 euro per ogni anno scolastico di lavoro. L’importante è presentare l’istanza al giudice entro cinque anni dalla sottoscrizione della supplenza per non cadere nella prescrizione”.
Pensare di escludere i supplenti dalla card annuale, ha spiegato ancora il Consiglio di Stato, «collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Alla luce di tutto questo, ma anche della recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha allargato il bonus di 500 euro annui a tutti i docenti con scadenza contratto 30 giugno, come dell’Ordinanza della Corte Giustizia europea (sez. VI del 18 maggio 2022, n. 450), il giudice del lavoro di Udine ha risarcito un insegnante con 1.000 euro che l’amministrazione gli aveva negato in corrispondenza delle supplenze annuali svolte tra il 2021 e il 2023.
LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, con riferimento agli anni scolastici 2021/22, 2022/23 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l’effetto;
2) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad erogare in favore della parte ricorrente, in relazione agli aa.ss. predetti, l’importo complessivo di € 1.000,00 tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il Ministero resistente all’integrale rifusione delle spese del presente giudizio sostenute dal ricorrente spese che liquida in €. 350,00 per compensi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei difensori di parte ricorrente.
Udine, 11/12/2023
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
di VALENTINA ZIN
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