L'assegnazione della carta del Docente possiamo affermare, dopo le innumerevoli sentenze positive, che è "legge". La non discriminazione viene riconosciuta in automatico da ogni giudice. Tutti i docenti precari possono...

Sulla Carta del docente ancora una sentenza che rende giustizia ad un precario escluso: a Verona, il Tribunale del lavoro ha infatti condannato l’amministrazione scolastica al pagamento di 3mila euro, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione, nei confronti di una insegnante che tra il 2019 e oggi ha sottoscritto sei contratti annuali senza ricevere dallo Stato alcun sostegno economico per la sua formazione che invece viene paradossalmente considerata dallo stesso obbligatoria.
Sulla mancata considerazione dei precari per l’accesso alla card annuale da 500 euro, il giudice del lavoro ha detto di essere d’accordo con “la Corte di Cassazione” quando sostiene, “(con sentenza n. 29961/2023), decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. ha fissato i seguenti principi di diritto”, arrivando alla conclusione che “la Carta Docente di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.
L'assegnazione della carta del Docente possiamo affermare, dopo le innumerevoli vittorie in tribunale, che è "legge". La non discriminazione viene riconosciuta in automatico da ogni giudice. Tutti i docenti precari possono aderire al ricorso per ottenere il buono docente compreso gli arretrati, grazie al sindacato, gratuitamente.
“Il principio enunciato – ha ancora scritto il giudice del lavoro - è integralmente condiviso dal giudicante. Invero, il parametro della “non discriminazione” impone all’interprete di estendere il trattamento originariamente previsto solo a favore del docente a tempo indeterminato, a condizione che la diversificazione del trattamento sia ragionevolmente giustificata”. Ciò detto, “certamente la supplenza annuale implica tanto per il datore di lavoro quanto per il docente, una prospettiva di insegnamento, che per la sua durata annuale, giustifica quell’ ulteriore ausilio formativo, dato dal “bonus docenti”, al pari del dipendente assunto a tempo indeterminato; laddove invece, per le supplenze brevi, che ex ante pongono sia il docente che la scuola innanzi alla prospettiva di una docenza limitata ad un breve periodo, è ragionevole escludere un beneficio che consente l’acquisto di beni, per loro natura coerenti con una prospettiva di insegnamento non saltuaria, ma duratura, tale quantomeno da coprire un anno di insegnamento scolastico”.
Sempre secondo il giudice del lavoro di Verona, “non può essere accolta l’eccezione di prescrizione, risultando provata l’interruzione della stessa (doc 7 fasc. ricorrente)”. Appurato che la “parte ricorrente è ancora inserita nel sistema scolastico, come documentato da parte resistente (doc. 1 fasc. resistente)”, il giudice di Verona “accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025”.
“Ancora una volta – commenta Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – la sentenza di fine 2023 della Suprema Corte di Cassazione, successiva a quelle dello stesso tenore emesse oltre un anno prima dalla Corte di Giustizia Europea e dal Consiglio di Stato, costituisce un precedente di rilievo giudiziario molto difficilmente sovvertibile. Ancora di più perché lo stesso legislatore che ha prodotto la L. 107/15 con all’interno la Carta del docente ha introdotto anche l’obbligo formativo e di aggiornamento professionale. Diventa quindi importante chiedere di accedere alla Carta del docente, previo ricorso gratuito con Anief, per tutti coloro che nel corso di un anno o più anni scolastici abbiano svolto almeno 150-180 giorni di supplenza; è bene che facciano attenzione a non fare passare più di 5 anni dalla stipula del contratto a termine”, conclude Pacifico.
CONCLUSIONI DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DEL LAVORO DI VERONA
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, in relazione agli anni 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025;
2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione;
3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 1.550,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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di LA REDAZIONE