Ultimo aggiornamento
Il personale scolastico precedentemente sospeso e che ha contratto il Covid 19 può svolgere, ai sensi del DL n. 24/2022, le normali attività a contatto con gli alunni? L’USR Veneto ha risposto a questa domanda con una FAQ aggiornata in data odierna.
La FAQ ministeriale n. 2 della Sezione 2 – Gestione del green pass evidenzia come le misure di cautela sanitaria connesse all’infezione da SARS-CoV-2 impongano, al soggetto interessato, il differimento della vaccinazione; tale misura, opportunamente documentata, non comporta l’utilizzo in attività di supporto ai sensi della normativa vigente.
L'art. 8, c. 4 del DL n. 24/2022, infatti, recita "In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica".
Alla luce di tale considerazione, i docenti non vaccinati e guariti dall’infezione da SARS-CoV-2 potranno svolgere attività didattiche a contatto con gli alunni esibendo il certificato di differimento vaccinale rilasciato dal proprio MMG curante oppure idonea documentazione attestante l'avvenuta guarigione e tale da permettere al Dirigente scolastico di verificare le tempistiche per assolvere all'obbligo, vigente fino al 15 giugno p.v.
In tal modo risulterebbe verificabile l’esistenza di una eventuale valida giustificazione, in presenza di “esito negativo” nella specifica sezione inerente allo stato vaccinale della piattaforma SIDI.
di VALENTINA ZIN
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