C’è grande attesa tra i lavoratori per l’arrivo della tanto agognata tredicesima mensilità. Una vera e propria boccata di ossigeno sia per le famiglie, che potranno contare su un portafoglio un più pieno poter effettuare per effettuare i regali di Natale senza affanno, che per l’economia legata ai consumi.
La tredicesima mensilità come prevede il CCNL viene erogata nel mese di dicembre, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze tramite il sistema del Cedolino unico a tutti i lavoratori. E per quel che riguarda il comparto scuola, al personale scolastico a tempo indeterminato e determinato.
Quest’anno l’accredito della tredicesima avverrà, presumibilmente a partire dal 10 al 15 dicembre 2021. In attesa della pubblicazione della nota che indichi le date esatte, possiamo dire che la mensilità natalizia è attesa nei giorni:
13 dicembre 2021, per il personale docente e per i supplenti temporanei della scuola;
13-14 dicembre 2021, per i dipendenti del Tesoro;
fra il 13 e il 15 dicembre, per gli insegnanti delle scuole materne e primarie.
La tredicesima per i dipendenti pubblici e per i pensionati, viene erogata annualmente insieme al cedolino NoiPa del mese di dicembre. Il dipendente pubblico potrà quindi visionare la somma della propria tredicesima sin dai primi giorni del mese direttamente nella sua area personale. L’entità della tredicesima varia in base al tipo di contratto stipulato dal dipendente, dall’ammontare della sua retribuzione mensile e dai mesi lavorati durante l’anno di riferimento.
Ecco cosa dice l’art. 80 del Ccnl scuola sulla tredicesima
1. Al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato spetta una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.
2. L'importo della tredicesima mensilità è pari al trattamento fondamentale spettante al personale nel mese di dicembre, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
3. La tredicesima mensilità è corrisposta per intero al personale in servizio continuativo dal primo gennaio dello stesso anno.
4. Nel caso di servizio prestato per un periodo inferiore all'anno o in caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno, la tredicesima è dovuta in ragione di un dodicesimo per ogni mese di servizio prestato o frazione di mese superiore a 15 giorni.
5. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.
6. Per i periodi temporali che comportino la riduzione del trattamento economico, il rateo della tredicesima mensilità, relativo ai medesimi periodi, è ridotto nella stessa proporzione della riduzione del trattamento economico.
Il calcolo della tredicesima viene effettuato sulla base dei giorni di servizio a partire dal primo gennaio del corrente anno.
Per poter calcolare correttamente la tredicesima mensilità, bisogna tenere conto dei diversi elementi della retribuzione. La formula per calcolare la tredicesima è la seguente:
Retribuzione lorda mensile moltiplicato il numero di mesi lavorati diviso 12
Nella retribuzione lorda mensile bisognerà considerare la maggior parte degli elementi della retribuzione con carattere di continuità imponibili ai fini contributivi. Non devono essere considerati tutti i compensi relativi a straordinari, festivi, maggiorazioni poiché prive del carattere di continuità. Infine, al risultato finale bisognerà sottrarre ritenute fiscali e previdenziali
Le ritenute che vengono applicate sulla tredicesima sono INPDAP e IRPEF.
di CARLO VARALLO
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