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ATA, NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE: LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE QUANDO PUÒ ESSERE PRESENTATA E CON QUALI MODALITÁ? ECCO ALCUNI CHIARIMENTI DEL MIM

L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposita comunicazione, fornisce degli utili chiarimenti in merito all'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA...


L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero dell’istruzione e del merito, attraverso apposita comunicazione, fornisce degli utili chiarimenti in merito all'attribuzione delle nuove posizioni economiche ATA per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.


Più dettagliatamente gli aspiranti possono presentare domanda di partecipazione alla procedura dal 14 Novembre alle 23:59 del 13 Dicembre 2024.


Le domande di partecipazione devono essere presentate unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione "Piattaforma Concorsi e Procedure selettive", "Procedura per la valorizzazione professionale del personale ATA", collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.


Per accedere occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).


È ammesso a partecipare alla procedura il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nell'Area dei Collaboratori, nell'Area degli Operatori o nell'Area degli Assistenti che, all'avvio dell'anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato nell'area un'anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non è ammesso a partecipare il personale dell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione.


Il candidato potrà presentare istanza di partecipazione solo per il profilo professionale di inquadramento e per la provincia di titolarità.


Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell'area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l'attribuzione della posizione economica.


Ecco le FAQ ufficiali del Ministero


1) Cosa sono le posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono un istituto del CCNL (articolo 52 del CCNL Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024) il quale consente la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale ATA sia mediante l’espletamento dell’attività lavorativa sia a seguito di formazione.


2) Quante tipologie di posizioni economiche esistono?

Il C.C.N.L. prevede due tipologie di posizioni economiche: la prima posizione economica può essere corrisposta al personale inquadrato in ciascuno dei ruoli professionali delle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e degli Assistenti; solo al personale inquadrato nei profili professionali di Assistente amministrativo o di Assistente tecnico può essere corrisposta in via alternativa o la prima o la seconda posizione economica.


3) Quali Aree professionali possono beneficiare delle posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono state previste nelle Aree dei Collaboratori, degli Operatori e nell’Area degli Assistenti per il personale di ruolo che all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la procedura abbiano maturato nell’Area per la quale si chiede l’attribuzione della posizione economica un’anzianità di servizio di almeno 5 anni.


4) Come sono finanziate le nuove posizioni economiche?

Le posizioni economiche sono finanziate con le risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA previsto dall’art. 79 CCNL.


5) Quante nuove posizioni economiche sono istituite?

Sulla base dei criteri definiti in sede di confronto con le Organizzazioni sindacali verranno istituite nel complesso 46.297 nuove posizioni economiche così suddivise:    – n. 28.539 per l’area dei Collaboratori    – n. 82 per l’area degli Operatori    – n. 12.549 prime posizioni economiche per l’area degli Assistenti (così articolati: n. 9.050 per gli Assistenti amministrativi, n. 3.325 per gli Assistenti tecnici, n. 87 per Cuochi, n. 62 per Guardarobieri, n. 25 per Infermieri)    – n. 5.127 seconde posizioni economiche per l’area degli Assistenti (così suddivise: n. 3.743 per Assistenti amministrativi e n. 1.384 per Assistenti tecnici)


6) Come vengono attribuite le nuove posizioni economiche?

L’attribuzione delle posizioni economiche avviene mediante una procedura selettiva al termine di un corso di formazione diretto a tutto il personale che, avendo i requisiti di accesso alla procedura, ne faccia domanda. Al fine di assicurare una partecipazione attiva alla formazione, l’acquisizione della posizione economica avviene secondo l’ordine di graduatoria dei partecipanti definito in base alla valutazione conseguita dagli stessi nella prova finale di valutazione che si svolgerà a conclusione del corso, integrata a parità di punteggio, dall’anzianità di servizio.


7) Chi è ammesso a partecipare alla procedura per l’attribuzione della posizione economica?

È ammesso a partecipare alla procedura il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato inquadrato nell’Area dei Collaboratori, nell’Area degli Operatori o nell’Area degli Assistenti che, all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la selezione, abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni. Non è ammesso a partecipare il personale dell’area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.


8) Quando posso presentare la domanda?

Le istanze dovranno essere presentate unicamente in modalità telematica e potranno essere inoltrate dalle ore 12:00 del 14 novembre 2024 fino alle ore 23:59 del 13 dicembre 2024.


9) Per quale profilo professionale e rispetto a quale provincia è possibile presentare domanda di partecipazione?

Il candidato potrà presentare istanza di partecipazione solo per il profilo professionale di inquadramento e per la provincia di titolarità.


10) Il personale in servizio già titolare di posizione economica beneficia delle nuove posizioni economiche?

Il personale in servizio già titolare della prima o della seconda posizione economica in forza della previgente contrattazione collettiva mantiene la posizione economica in godimento e beneficia di rivalutazione mediante attribuzione dei nuovi valori previsti dal nuovo CCNL.


11) Il personale che risulta ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina e che abbia già espletato il corso di formazione beneficia delle nuove posizioni economiche?

Al personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che abbia già superato il corso di formazione sarà attribuita la posizione economica con precedenza rispetto al personale che verrà selezionato con la procedura indetta in forza del decreto ministeriale.


12) Il personale ancora collocato nelle graduatorie formulate sulla base della previgente disciplina in materia e che non abbia già espletato il corso di formazione deve presentare una nuova domanda?

A differenza del personale che abbia già in precedenza superato il corso di formazione e che non sia stato dichiarato decaduto dalla procedura, il personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi nazionali del 2008 e del 2009 che non abbia iniziato o completato lo svolgimento del corso di formazione prescritto in base alla previgente disciplina contrattuale in materia è tenuto a presentare istanza di partecipazione alla nuova procedura.


13) Quali servizi vengono presi in considerazione nel calcolo dei cinque anni di anzianità di servizio richiesti ai fini della partecipazione alla procedura selettiva per l’attribuzione della posizione economica?

Nel calcolo dei 5 anni vengono presi in considerazione i soli servizi (ruolo e non) prestati nell’area contrattuale in cui rientra il profilo professionale di attuale titolarità e per il quale si chiede l’attribuzione della posizione economica. Ad esempio: ai fini del computo del quinquennio di servizio (di ruolo o non) necessario per accedere alla procedura, l’assistente amministrativo può giovarsi anche degli anni di servizio svolti come assistente tecnico ma NON potrà giovarsi degli anni di servizio svolti come collaboratore e ciò perché, mentre i profili di assistente tecnico e di assistente amministrativo fanno parte della medesima area contrattuale, i profili di assistente e di collaboratore scolastico afferiscono a differenti aree contrattuali.


14) Il personale in posizione di collocamento fuori ruolo può presentare domanda di partecipazione?

Il personale collocato fuori ruolo è legittimato a partecipare alla procedura ai sensi di quanto disposto dall’art. 8 comma 4 del D.M. n. 140/2024 purché però all’avvio dell’anno scolastico in cui è indetta la procedura abbia maturato nell’area un’anzianità di servizio di almeno cinque anni.


15) Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è utile ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio richiesta per partecipare alla procedura?

Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo è valido a tutti gli effetti come servizio nel ruolo di appartenenza. Pertanto, ai fini del computo del quinquennio di servizio concorre anche il tempo in cui il personale è collocato fuori ruolo. 


ULTERIORI DELUCIDAZIONI

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM), attraverso apposito Decreto, ha previsto l'attribuzione di nuove posizioni economiche ATA.

A tal proposito occorre sottolineare che il personale che abbia presentato domanda nei termini, tenuto conto anche della sussistenza dei requisiti richiesti, potrà partecipare ai corsi di formazione; è prevista, inoltre, anche una prova finale di valutazione e la formulazione delle graduatorie.


PROVA (PRE)SELETTIVA

Qualora le risorse destinate alla formazione non siano sufficienti a garantire la formazione a tutto il personale che abbia presentato domanda per l’attribuzione della posizione economica, è ammesso a frequentare il corso di formazione un numero di aspiranti pari al 130 % dei posti disponibili da individuarsi mediante prova selettiva consistente nella somministrazione di un test a risposta multipla secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.


CORSI DI FORMAZIONE

I corsi di formazione sono strutturati in attività asincrone in modalità e-learning consistenti in videolezioni fruibili autonomamente, entro 45 giorni dal loro avvio, su apposita piattaforma secondo le modalità che saranno tempestivamente comunicate dal Ministero.

Il personale che sia assente dal servizio per giustificato motivo può partecipare, a richiesta, all’attività formativa.

A conclusione del corso di formazione è prevista una prova finale di valutazione.


A tal proposito ci si chiede se la mancata partecipazione al corso di formazione comporti l'esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.


Per poter rispondere a tale quesito ricordiamo che il Decreto dispone espressamente che la mancata partecipazione al corso di formazione o la frequenza inferiore ai tre quarti della durata del corso ovvero il mancato svolgimento delle attività proposte comporta l’esclusione dalla prova finale e la decadenza dalla procedura.


PROVA FINALE

Il calendario della prova, con indicazione della data e dell’ora di svolgimento della stessa, è pubblicato con avviso sul sito internet del Ministero almeno 20 giorni prima del suo svolgimento.


La prova finale di valutazione consiste in un’unica prova in modalità telematica da remoto composta da n. 20 quesiti a risposta multipla, distinti per profilo professionale e posizione economica, somministrati a ciascun candidato in ordine casuale, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze che devono intendersi acquisite con la partecipazione alle attività di formazione nell’ambito delle specifiche tematiche che formano oggetto del programma del corso di formazione.


Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta. A ciascun quesito sarà attribuito il seguente punteggio:

• risposta esatta: punti 1;

• mancata o errata risposta: punti 0


La durata della prova è pari a 30 minuti, fatti salvi gli eventuali tempi aggiuntivi disposti a favore delle categorie di candidati affetti da patologie limitatrici dell’autonomia o con disturbi specifici di apprendimento.


SCARICA IL DECRETO (PDF)

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di VALENTINA TROPEA


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