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Assunzioni docenti di sostegno: Valditara, genitori più violenti degli alunni ma possono confermare per 3 anni l'incarico

Proprio nel momento in cui nasce un fenomeno che prima non esisteva per come ha asserito il ministro Valditara, violenza tra adulti e quindi nei riguardi anche dei docenti, il MIM decide di dare...


Come riporta la stampa locale, e nei giorni scorsi anche la stampa specializzata nel settore "mondo scuola", la vera sfida, dice il ministro, è ridare autorevolezza alla figura del docente: riprendendo “un altro concetto che purtroppo anche nel centro destra, ogni tanto, qualcuno ha paura di pronunciare, perché condizionato dalla scuola del ’68”. Ovvero? “L’autorità”. Che manca, in maniera sempre più drammatica, nei riguardi non solo dei ragazzi, ma delle famiglie: “È in aumento spaventoso - del 110%, secondo le statistiche - il fenomeno delle aggressioni da parte di adulti, mentre è paradossalmente in decrescita o stabile tra gli studenti. Non significa che le famiglie italiane aggrediscano i professori, ma è un fenomeno che prima non esisteva”.


Il ministro Valditara a Cuneo sottolinea, a nostro avviso, quello che è uno dei nodi critici del DL che conferisce poteri importanti al parere dei genitori in merito alla conferma o meno del docente di sostegno.

Proprio nel momento in cui nasce un fenomeno che prima non esisteva per come ha asserito il ministro Valditara, violenza tra adulti e quindi nei riguardi anche dei docenti, il MIM decide di dare priorità alla volontà dei genitori dei discenti con disabilità sulla conferma dell'incarico al docente di sostegno ( per 3 anni, almeno fino ad oggi ) mettendo da parte di diritti acquisiti ( punteggio / graduatoria ).


A SEGUIRE L'ANALISI SUL DL

La norma tanto discussa sulla continuità didattica dei docenti di sostegno, che trova il suo fondamento nel giudizio dei genitori dell'alunno con disabilità e nel DS, definita "pietra miliare" dal ministro Valditara è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale".

Possiamo anche affermare, senza molta difficoltà, norma che non è condivisa da nessuno o quasi.

C'è da ricordare che il dissenso dei sindacati, dei docenti e del "mondo scuola" in genere non risiede sulla continuità didattica, concetto fondamentale soprattutto sui casi con disabilità, ma sul metodo adottato per reclutare/confermare i docenti di sostegno.

Quel che manca nel sistema scolastico italiano sono le assunzioni a tempo indeterminato, unica strada per garantire continuità didattica. In Italia abbiamo i precari storici che di anno in anno sottoscrivono contratti a tempo determinato ( da settembre ad agosto ), contratti che in molti casi superano i 10 anni.


APPROFONDIMENTI SUL TEMA




A seguire in modo integrale l'articolo 8 del DL 31 maggio 2024, n. 71 


"Misure finalizzate a garantire la continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno

1. Al fine di garantire i diritti degli studenti con disabilità e favorire la serenità della relazione educativa tra studenti con disabilità e docenti, all'articolo 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, il comma 3 è sostituito dai seguenti:


«3. Al fine di agevolare la continuità educativa e didattica di cui al comma 1, nel caso di richiesta da parte della famiglia, e valutato, da parte del dirigente scolastico, l'interesse del discente, nell'ambito dell'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, al docente in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili può essere proposta la conferma, con precedenza assoluta rispetto al restante personale a tempo determinato, sul medesimo posto di sostegno assegnatogli nel precedente anno scolastico, fermi restando la disponibilità del posto, il preventivo svolgimento delle operazioni relative al personale a tempo indeterminato e l'accertamento del diritto alla nomina nel contingente dei posti disponibili da parte del docente interessato.


3-bis. La procedura di cui al comma 3 si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale docente:

a) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che siano inseriti nelle graduatorie di sostegno adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, avendo svolto tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado, valutate ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della medesima legge;

b) docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili che abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati sulla base della migliore collocazione di fascia con il relativo miglior punteggio nelle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, o nelle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124.».

2. Per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo, il regolamento di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è adeguato alle disposizioni di cui al comma 1."



Non si riesce a capire quale sia stata la difficoltà nel vedere l'inadeguatezza di tale norma, soprattutto dopo l'ampia discussione da parte di sindacati, docenti e giuristi. Anche sui social l'annuncio dato dal ministro non suscita alcun consenso. Nessun complimento ( CLICCA QUI ).



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di LA REDAZIONE




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