L’assegno temporaneo è una misura di sostegno che viene erogata direttamente dall’Inps, in presenza di figli minori di 18 anni o di minori adottati e in affido preadottivo o, ancora, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Vediamo nello specifico chi ne ha diritto:
lavoratori autonomi
disoccupati
coltivatori diretti
coloni e mezzadri
titolari di pensione da lavoro autonomo.
L’assegno per i figli minori si chiama temporaneo perché tale misura riguarda i mesi che vanno da luglio a dicembre 2021,ma a partire da gennaio 2022 verrà sostituito dall’assegno unico universale.
Possono richiedere il sussidio i nuclei familiari con un reddito ISEE inferiore a 50.000 euro. Più basso risulta l’ISEE, più alto sarà l’assegno erogato.
Gli importi andranno a partire da un ISEE con soglia minima fino a 7.000 euro, importo spettante in misura piena, pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei familiari con uno o due figli, 217,8 euro a nuclei familiari più numerosi.
La soglia massima del reddito consentito per ottenere l’erogazione dell’assegno è pari ad un ISEE di 50.000 euro. Se si supera tale cifra, l’assegno per i figli minori, non spetta.
Per figli disabili, gli importi saranno maggiorati di 50 euro.
Si legge nel documento che alla presentazione della domanda e per tutta la durata prevista per l’erogazione, il richiedente dell’assegno temporaneo deve essere in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo la tabella di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 79/2021.
La domanda può essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, servendosi delle seguenti modalità;
Portale web
Contact Center Integrato
Istituti di patronato
Già dal 1° luglio la domanda poteva essere inoltrata, successivamente al 31 ottobre, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.
Con Messaggio n. 2371 del 22 giugno 2021 l’INPS spiega anche con quali altre misure a sostegno del reddito è compatibile l’Assegno temporaneo.
di CARLO VARALLO
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