Il parere della Funzione Pubblica rispetto al quesito avanzato dal dirigente scolastico di un istituto comprensivo
L’anno sabbatico, definito anche “Anno di riflessione importante per la formazione” è disciplinato dall’art. 26 comma 14 della Legge 448/1998 (Legge finanziaria 1999), il quale recita:
“I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono provvedere a loro spese alla copertura degli oneri previdenziali”.
A tal riguardo il dirigente scolastico di un istituto comprensivo ha chiesto al Dipartimento della Funzione Pubblica, la possibilità di autorizzare lo svolgimento di un incarico d’opera professionale presso altro istituto scolastico da parte di un docente già in aspettativa per anno sabbatico.
Partendo dal presupposto che chi usufruisce di un’aspettativa per “anno sabbatico” non può svolgere altre attività lavorative, se non quelle normalmente consentite al personale in servizio, l’ARAN afferma che:
“Nessuna norma contrattuale consente o potrebbe consentire al dipendente di poter instaurare un secondo rapporto di lavoro o lo svolgimento comunque di altra attività di lavoro autonomo, durante la fruizione di periodi di aspettativa senza diritto alla retribuzione”.
In merito alla domanda del DS, il parere della funzione pubblica ha sottolineato che, “la valutazione circa la compatibilità dell’incarico di cui trattasi con il rapporto di lavoro in essere, anche per i profili relativi alla verifica circa l’eventuale ricorrenza di potenziali situazioni di conflitto d’interesse, sia di competenza di codesto Istituto scolastico che, essendo a conoscenza di tutte le circostanze del caso concreto, potrà
effettivamente stabilire se l’incarico sia o meno compatibile”.
di CARLO VARALLO
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