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ANIEF: docente precaria risarcita con 2500 euro dal giudice di Padova. La formazione continua è obbligatoria per tutti i docenti

Immagine del redattore: La RedazioneLa Redazione

Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “l’adesione dei precari al ricorso Anief per ottenere la Carta del docente rappresenta ormai un passaggio obbligato per arrivare a percepire l’indennità annua di 500 euro..."



“Il lavoratore a tempo determinato può ritenersi effettivamente comparabile al docente di ruolo destinatario per legge della carta docente qualora sia stato assunto a termine nell’anno scolastico a cui si riferisce il beneficio richiesto”: a scriverlo è il Tribunale di Padova, sezione Lavoro, che ha quindi assegnato 2.500 euro ad una insegnante che ha presentato ricorso con Anief dopo avere lavorato come supplente tra il 2018 e il 2023 senza vedersi assegnato un euro per la sua formazione tramite la Carta del docente.

“Conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015 – si legge nella sentenza - , tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il Ministero, e di valorizzarne le competenze professionali”.


Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief, ricorda che “l’adesione dei precari al ricorso Anief per ottenere la Carta del docente rappresenta ormai un passaggio obbligato per arrivare a percepire l’indennità annua di 500 euro: se la formazione è un dovere del docente, anche il diritto ad accedervi attraverso l’indennità annuale va applicata. Dello stesso avviso del Tribunale di Padova si sono già espressi, del resto, la Corte di Giustizia europea, con l’ordinanza della VI Sezione del 18 maggio 2022, il Consiglio di Stato, attraverso la sentenza n. 1842/2022 ha assunto una posizione altrettanto favorevole, e pure la Corte di Cassazione che lo scorso 27 ottobre con la sentenza n. sezionale 4090/23 ha allargato il beneficio a tutti coloro che hanno sottoscritto una supplenza annuale. Tutti pareri illustri, di cui i tribunali italiani non possono non tenere conto”, conclude il presidente Anief.

 


LE CONCLUSIONI DELLA SENTENZA

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, accertato il diritto del ricorrente al beneficio di cui all’art. 1 comma 121 L. n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2022/2023;

condanna il Ministero convenuto a costituire in favore della ricorrente ai sensi degli artt. 2,5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 una Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, con le medesime modalità con cui è riconosciuta al personale assunto a tempo indeterminato, con accredito sulla detta Carta della somma pari a complessivi euro 2500,00 (ossia 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato);

condanna parte convenuta a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € 2500,00 per compenso, oltre 15% per spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

il Giudice

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