L’articolo 3, comma 7, dell’Ordinanza ministeriale 112 del 6 maggio 2022 prevede che, per il biennio 2022/24, non sia consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento.
Tale preclusione non si applica a coloro che risultino inseriti nelle Graduatorie ad Esaurimento con riserva in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione.
Pertanto, al fine di consentire l’inserimento in prima fascia GPS agli aventi titolo, si rende necessario verificare che le posizioni degli aspiranti inseriti in GaE in attesa di definizione del contenzioso siano caratterizzate dalla dovuta posizione di riserva; in caso contrario, si invitano le SS.LL. a voler apporre la riserva di tipologia “T” alla posizione di ciascun aspirante che rientri nella situazione sopra descritta, fermo restando che non sarà pregiudicato l’eventuale diritto alla stipula di contratto a tempo indeterminato/determinato qualora disposto dal provvedimento cautelare.
Si segnala l’urgenza delle operazioni di cui sopra, considerato che le istanze di inserimento/aggiornamento/trasferimento relative alle GPS dovranno essere presentate dagli aspiranti entro il 31 maggio 2022.
di VALENTINA ZIN
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